L’esperto di chiusure antincendio: “le tende tagliafuoco sono soggette a EN 16034, a EN 13241 ed anche a prEN 14351-2 in base al tipo di installazione che si andrà a realizzare”.
Sul tema della normativa per le tende tagliafuoco e/o tagliafumo interviene Michele Chemolli, esperto di chiusure antincendio e ad di San.Co. Costruzioni Tecnologiche S.p.A. L’argomento era stato ‘lanciato’ da un lettore cui aveva risposto in prima battuta l’ing. Gianrico Delfino seguito da una precisazione dell’ing. Giuseppe Grella di CSI spa.
Le tende resistenti al fuoco sono completamente normate a livello europeo poiché esiste sia una norma di prova (EN 1634-1) che una norma di prodotto (EN 16034) cui fare riferimento.
Le relative EXAP (prEN 15269-11 fire resistance of operable fabric curtains) sono invece al momento oggetto di un Task Group appositamente creato all’interno del CEN TC 127 WG3 Fire Doors.
Non mi trovo in accordo con chi afferma che “le tende tagliafuoco devono essere omologate” ai sensi del DM 21.06.2004 per il semplice motivo che quel decreto è stato scritto per le porte, con eventuali elementi laterali e sopraluce, ed i portoni tagliafuoco: in effetti nel decreto non viene mai fatto riferimento alle tende poiché nel 2004 le tende non rientravano neppure nell’orizzonte del mercato italiano.
Le tende resistenti al fuoco, di conseguenza, possono essere fornite ed installate in Italia senza obbligo di omologazione a fronte di un rapporto di prova eseguito a norma europea tradotto in italiano. Sarebbe comunque piuttosto curioso far partire una procedura di omologazione nazionale di un prodotto – che secondo il combinato disposto di EN 16034, prEN 14351-2 ed EN 13241 potrebbe già essere marcato CE – quando il DM 16 Febbraio 2007 all’articolo 3 comma 4 prevede la decadenza del sistema omologativo al termine del periodo di coesistenza con la marcatura CE (ovvero a partire dal 01.11.2019).
Dal punto di vista tecnico si può invece notare che le tende citate dall’Ing. Grella, di provenienza inglese, sono ormai state affiancate da nuovi prodotti certificati sia in Italia che all’estero e che hanno la apprezzabile caratteristica di garantire la resistenza al fuoco (sino a EI120′) senza alcuna necessità di essere affiancate da un sistema di raffreddamento ad acqua: questo particolare apre nuovi scenari applicativi estremamente interessanti.
Quale Marcatura CE?
Il problema di queste curtains è che non sono facilmente inquadrabili tra le norme “sorelle” della EN 16034.
Sappiamo che dal 1° novembre 2016 è possibile la marcatura CE delle porte tagliafuoco secondo la norma EN 16034 ma limitatamente alle porte pedonali esterne, ai sensi della norma EN 14351-1, ai portoni industriali e da garage, ai sensi della norma EN 13241-1, ed alle porte pedonali motorizzate, ai sensi della norma EN 16361. Salta subito agli occhi l’impossibilità di marcare le porte pedonali interne poiché la norma di prodotto prEN 14351-2 è ancora in divenire e quindi non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.
In effetti, le tende non sono “sempre” classificabili come porte pedonali interne, quindi riferibili a prEN 14351-2, perché possono avere dimensioni molto grandi e possono essere operate in un modo molto più simile ai portoni industriali: di conseguenza sarebbero riferibili a EN 13241-1 ed in tal caso sarebbe già possibile (ma non obbligatorio) procedere con la marcatura CE. Non vedo invece un legame tra le tende e le finestre esterne ed in effetti:
• Nello scopo della EN 14351-1, versione italiana, si legge che “la norma specifica le caratteristiche prestazionali delle finestre, delle porte esterne pedonali, dei serramenti doppi e serramenti accoppiati”
• Nello scopo della EN 13241, versione italiana, si legge che “la norma specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza (…) di porte, cancelli e barriere destinate all’installazione in area frequentata da pedoni e per i quali il principale uso previsto è l’accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad aree industriali, commerciali o residenziali”
• Nello scopo dell’ultima versione del prEN 14351-2 si legge infine che la norma identifica le caratteristiche di performance “which are applicable to internal pedestrian doorsets” (e secondo EN 16034 art. 3.1 le curtains rientrano nella definizione di “doorset”)
Il problema è che una tenda tagliafuoco può essere installata:
-in aree frequentate da veicoli (normalmente in dimensioni più grandi) ricadendo quindi nelle more di EN 13241;
-in aree pedonali (in dimensioni inferiori) e quindi in conformità a EN 14351-2;
-in aree ad esclusivo accesso pedonale, quali, ad esempio, i centri commerciali, ma in dimensioni molto grandi quindi concettualmente più in linea con gli obiettivi di EN 13241.
Resta quindi qualche dubbio applicativo ma è evidente che le tende tagliafuoco sono assolutamente soggette a EN 16034, a EN 13241 ed anche a prEN 14351-2 in base al tipo di installazione che si andrà a realizzare.
Michele Chemolli, amministratore delegato San.Co. Costruzioni Tecnologiche S.p.A
Diritto di replica
Alle considerazioni di Michele Chemolli risponde l’ing. Gianrico Delfino.
Sono d’accordo su molti aspetti dell’intervento di Michele Chemolli.
L’unica cosa importante che non condivido, e che era il fulcro della mia risposta, è la lettura del D.M. 21 giugno 2004.
Non è vero che tale decreto è relativo solo alle porte ma è relativo “a porte ed altri elementi di chiusura” (articolo 3, comma 1 ). Escludere le tende dal campo di applicazione equivale ad affermare che la tenda non è un elemento di chiusura. Questa mi sembra un’interpretazione discutibile.
Non si tratterebbe poi di mettere in piedi nessuna procedura, ma semplicemente di far osservare a tutti i costruttori di chiusure le procedure già esistenti.
In caso contrario assisteremmo, dal giugno 2004 alla data di obbligatorietà della marcatura CE ( ancora relativamente lontana per alcuni dei prodotti in questione), alla messa in commercio di prodotti non conformi.
Ing. Gianrico Delfino
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