Normativa

Trasmittanza termica di finestre e porte. Come determinarla

Il normatore Samuele Broglio, dopo aver presentato la natura delle Norme Armonizzate, affronta l’argomento delle modalità di determinazione della trasmittanza termica di finestre, porte-finestre e porte esterne pedonali soffermandosi nelle conclusioni sulla cosidetta estensione dimensionale dei valori di trasmittanza del campione normalizzato

La trasmittanza termica di finestre, porte-finestre e porte esterne pedonali è tornata tema di grande attualità. Il normatore europeo, nonché responsabile della normativa di Confartigianato, Samuele Broglio prosegue il percorso iniziato con la presentazione delle Norme Armonizzate (clicca qui) affrontando il tema delle modalità di determinazione della trasmittanza termica di finestre, porte-finestre e porte esterne pedonali. Un tema decisamente molto attuale alla luce di quanto emerso al Serramentour di Roma (EB).


Trasmittanza termica: come determinarla

Samuele Broglio al Serramentour di Roma
Samuele Broglio al Serramentour di Roma

Ragioniamo ora in merito alle modalità di determinazione della trasmittanza termica, analizzandole alla luce dei diritti/doveri derivanti dalla natura di leggi comunitarie propria delle Norme Armonizzate (per approfondimento, clicca qui).

Come doverosa premessa è necessario tenere presente che:

• il Regolamento UE n.305/2011, detto anche CPR, è legge dell’Unione Europea; la sua natura di Regolamento lo rende immediatamente parte anche dell’ordinamento giuridico nazionale Italiano;
• il CPR all’Art.4 statuisce che quando un prodotto rientra nell’ambito di applicazione di specifica tecnica armonizzata (Norma EN o ETA) le informazioni sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali possano essere fornite solo se comprese nella dichiarazione di prestazione;
• per caratteristiche essenziali (vedi Art.2 comma 4) si intendono le caratteristiche correlate ai requisiti delle opere da costruzione (in pratica si tratta delle caratteristiche contenute nel Mandato/Standardisation Request in quanto i requisiti delle opere da costruzione di cui ad Allegato I del CPR sono base per la formazione dei Mandati);
• il CPR all’Art.8 statuisce che l’unica marcatura che attesti la conformità del prodotto alla prestazione dichiarata è la Marcatura CE;
• il CPR statuisce all’Art.8 che tutte le disposizioni nazionali relative alle caratteristiche essenziali debbano essere conformi alle norme armonizzate.

Lo status attuale della trasmittanza termica

Ora trattando specificamente di trasmittanza termica dei serramenti esterni la situazione è la seguente:

• la Norma Armonizzata di riferimento per i serramenti esterni è la EN 14351-1:2006 + A2:2016, conosciuta in Italia con il riferimento UNI EN 14351-1:2016 (adozione nazionale);
• la caratteristica denominata “trasmittanza termica” è caratteristica essenziale in quanto prevista da Mandato M101/126 (caratteristica identificata con il numero “61a” in quanto correlata al requisito 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” di cui ad Allegato I del CPR);
all’interno della Norma la caratteristica “Trasmittanza termica” è trattata al punto 4.12; le modalità di determinazione comprendono come metodi ammessi:

◦ l’utilizzo dei prospetti F1 ed F3 della EN ISO 10077-1; questo sistema è assai poco utilizzato in quanto, oltre a presentare limiti di applicazione, fornisce valori molto penalizzanti per il prodotto;
◦ il calcolo semplificato secondo EN ISO 10077-1 utilizzando valori di Uf e di psi_g ricavati dalle tabelle di appendice della EN ISO 10077-1 stessa. Questo metodo, fino ad oggi molto usato almeno nel settore legno, andrà sicuramente in disuso in quanto fornisce risultati piuttosto penalizzanti e non più sufficienti per rispondere ai nuovi limiti fissati dai decreti nazionali;
◦ calcolo della trasmittanza finale secondo EN ISO 10077-1 utilizzando valori di Uf e psi_g ricavati con i metodi di cui ad EN ISO 10077-2. Questo metodo, per inciso applicabile dalle microimprese senza necessità di rivolgersi ad un Ente Notificato (vedi Reg. n.305/2011 Art 37, righi dal 6 all’8) per la determinazione di Uf e di psi_g, diverrà sicuramente il più utilizzato data la precisione dei risultati forniti;
◦ prova fisica in c.d. “camera calda” ai sensi delle norme EN ISO 12567-1 (porte e finestre) ed EN ISO 12567-2 (finestre da tetto). Questo metodo, che fornisce i valori esatti relativi al prodotto (e quindi i valori più favorevoli dato che i metodi di calcolo debbono per principio essere più penalizzanti), è poco utilizzato a causa dei suoi costi;

la tabella E1 relativa alle finestre ed alle porte-finestre contenuta nell’Appendice E (appendice normativa e quindi indispensabile per l’applicazione della Norma; nell’Appendice E si statuisce che la determinazione della caratteristiche deve essere effettuata in conformità ai prospetti in essa contenuti) prevede che le determinazioni mediante calcolo o prova diretta (le tabelle sono adimensionali e quindi già rappresentative di tutte le dimensioni possibili) siano effettuate su di un provino,fisico per le prove in camera calda e teorico per i calcoli, di misura 1,23 m (+/-25%) x 1,48 (-25%); a patto che il vetro installato abbia valore Ug pari o inferiore a 1,9 W/m2K il provino di cui sopra è da considerare valido per tutte le misure possibili.
Nota: le percentuali tra parentesi rappresentano le variazioni dimensionali ammesse ed applicabili a scelta del fabbricante

• la tabella E2 relativa alle porte pedonali contenuta nella predetta Appendice E prevede che le determinazioni mediante calcolo o prova diretta siano effettuate su di un provino di misura 1,23 (+/-25%) x 2,18 (+/-25%) valido per porte con superficie fino a 3,6mq oppure di misura 2,00 (+/-25%) x 2,18 (+/-25%) valido per porte con superficie superiore a 3,6mq

Nota; le percentuali tra parentesi rappresentano le variazioni dimensionali ammesse ed applicabili a scelta del fabbricante

• sia nella tabella E1 che nella tabella E2 è presente una nota che stabilisce che “dove è necessario un calcolo dettagliato della perdita di calore da un edificio specifico, il fabbricante deve fornire i valori della trasmittanza termica precisi e pertinenti, calcolati o ricavati da prove (valori di progettazione) per la/e dimensione/i in questione”.

Da tutto ciò consegue che...

A fronte di quanto sopra si può considerare che:

• la Commissione CEN preposta alla redazione della Norma relativa ai serramenti ha stabilito una serie di dimensioni rappresentative per la determinazione della trasmittanza termica; data la natura di tale commissione, composta da esperti provenienti da tutti i Paesi della Unione Europea, è da ritenere che eventuali considerazioni di fisica tecnica legate alla reale rappresentatività del serramento campione siano già state ampiamente svolte in tale sede;
• la Commissione ha ritenuto accettabile ai fini dell’applicazione del Regolamento, che, oltre all’armonizzazione del mercato, si pone come scopo finale anche il rispetto dei requisiti delle opere da costruzione di cui ad Allegato I del Reg. n.305/2011, l’impostazione di Norma, tanto che la stessa è stata armonizzata; è da ritenere quindi che le considerazioni di cui sopra svolte all’interno della specifica Commissione CEN siano state considerate valide;
• un eventuale divieto nazionale di applicazione delle misure normalizzate in materia di determinazione della trasmittanza termica si tradurrebbe in pratica in un divieto nazionale di utilizzo delle modalità di determinazione mediante prova fisica ai sensi delle EN ISO 12567-1 e -2 data la non praticabilità economica di una determinazione di tale tipo eseguita “misura per misura”; data la natura di legge comunitaria della EN 14351-1 ciò non è nemmeno pensabile;
la EN 14351-1 identifica con precisione la fattispecie sotto la quale è permesso derogare dalla determinazione della trasmittanza termica mediante l’applicazione della misura campione, ossia solo nel caso sia necessario il “…… calcolo dettagliato della perdita di calore da un edificio specifico…” senza citare altra fattispecie.

Due possibili interpretazioni della norma

A questo punto restano sul tavolo due possibili interpretazioni del dettato normativo, la prima definibile come “possibilista” e la seconda come “rigorista”, che potrebbero essere così riassunte:

interpretazione “possibilista”la Norma EN 14351-1 permette due modalità di determinazione della trasmittanza termica, ossia per mezzo del campione normalizzato oppure in alternativa mediante calcolo dettagliato misura per misura. Essendo entrambe un diritto del fabbricante essendo esse contenute in un documento avente valore legale, sta al fabbricante decidere quale modalità applicare;
interpretazione “rigorista”la EN 14351-1 stabilisce chiaramente che la determinazione per mezzo del campione normalizzato sia la via principale per determinare/dichiarare la trasmittanza termica e quindi tale modalità dovrà essere seguita in tutti i casi. Solo ed unicamente al fine di fornire i valori di trasmittanza termica puntuali ad un tecnico impegnato nel calcolo della dispersione reale di un edificio ( e quindi assolutamente non al fine di attestare il rispetto di un valore di soglia stabilito per legge) potrà essere utilizzata la determinazione misura per misura permessa in deroga alla procedura principale

Ora, vista la natura di leggi europee delle Norme Armonizzate gli unici soggetti deputati a dirimere quale interpretazione della Norma sia applicabile sono i supremi organi comunitari quali la Commissione Europea o la Corte di Giustizia Europea, e francamente ritengo che non li si debba scomodare per simili argomenti.

Immagine: doc. Premier Windows

a cura di EB