Sempre e comunque rispettare la legislazione energetica. Obbligatoria la Relazione tecnica anche per la sostituzione dei serramenti. Il parere della Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile condiviso con ILSPA - Infrastrutture Lombarde S.p.A..
Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore in Lombardia la nuova legislazione energetica regionale che sostanzialmente introduce gli edifici a energia quasi zero, sia pubblici che privati, anticipandoli rispettivamente di tre e cinque anni rispetto alla legislazione nazionale (vedi decreti ministeriali del 26 giugno 2015).
In questo quadro è in atto una drastica discesa dei coefficienti di trasmittanza termica delle chiusure tecniche trasparenti per le nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di 1° livello, le ristrutturazioni di 2° livello e gli interventi di riqualificazione energetica (sostituzioni di serramenti).
Come noto, su pressione di alcune associazioni del settore (vedi news), Regione Lombardia ha posticipato al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore di tali valori. I valori di trasmittanza termica dei serramenti da utilizzare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, sempre in Regione Lombardia, nel caso di riqualificazione energetica (come la sostituzione di serramenti), sono quelli relativi alle detrazioni fiscali.
Permanendo una certa mancanza di chiarezza tra produttori e rivenditori di infissi in merito alle trasmittanze termiche da utilizzare nei singoli casi abbiamo chiesto delucidazioni ai responsabili della Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia. Ci ha risposto a nome della Unità Operativa uno dei tecnici responsabili con un parere condiviso con ILSPA– Infrastrutture Lombarde S.p.A.
La prima domanda riguarda l’arrivo di un decreto ad hoc da pubblicare sul BURL per attuare la disposizione di posticipo della Giunta Regionale.
In effetti, risponde l’Unità Operativa: “Sì, è in corso di predisposizione un decreto del dirigente che uscirà non appena pronto. Tuttavia il contenuto del decreto definirà alcuni dettagli tecnici non sostanziali rispetto al contenuto della delibera, già abbastanza dettagliata”.
La seconda domanda è attinente ai valori di trasmittanza termica da utilizzare per le chiusure tecniche trasparenti nei diversi casi applicativi.
L’Unità Operativa risponde: “Il differimento dei valori limite per i serramenti riguarda solo l'ipotesi di intervento per la riqualificazione energetica. Tuttavia, i valori indicati sono gli stessi che possono essere utilizzati anche nell'ipotesi di ristrutturazione importante di secondo livello (punto 7.2, lett.a) del decreto 6480). Per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni importanti di primo livello (NZEB), valgono i valori definiti per l’edificio di riferimento. La richiesta di differimento era stata giustificata dalla difformità esistente per la detrazione fiscale, detrazione che è concessa in caso di sostituzione di serramenti, non di nuova costruzione”.
La terza domanda è relativa alla sostituzione del singolo infisso, scelto ovviamente come caso limite. Quali sono i coefficienti di trasmittanza termica da adottare anche alla luce della storica distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria presente in molti regolamenti edilizi comunali?
Così risponde l’Unità Operativa: “Confermiamo che dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa regionale, sulla base della nuova definizione degli interventi (ristrutturazione importante di primo e secondo livello, riqualificazione energetica), a prescindere da come siano classificati rispetto ai regolamenti comunali”.
Fin qui le risposte scritte.
Si apre però un nuovo scenario che è decisamente inquietante perché, stando ai decreti nazionali e alla legislazione lombarda che li ha recepiti, l’intervento di riqualificazione energetica (comprendente la sostituzione dei serramenti) richiede la compilazione della Relazione tecnica firmata da tecnico abilitato. Un documento di nove pagine (vedi allegato in basso) contenente informazioni generali sull’edificio, i dati catastali, i fattori tipologici dell’edificio, i parametri climatici, i dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture, i dati relativi agli impianti, i principali risultati dei calcoli, eventualmente elementi che motivano deroghe a norme fissate dalla normativa vigente, la documentazione allegata (obbligatoria) e infine la dichiarazione di rispondenza.
Abbiamo richiesto all’Unità Operativa una conferma della necessità della Relazione tecnica. Ebbene sì, lo prevede la legislazione sia lombarda che nazionale. E di fronte alla legge non si può fare altro che obbedire.
Ora una Relazione tecnica costa almeno diverse centinaia di euro, un valore decisamente importante rispetto alla media dei costi di una commessa di serramenti per una unità immobiliare. Il caso limite della sostituzione del singolo serramento, sempre possibile in questa professione, ci porta al paradosso che il serramento costerà all’utente meno del costo della Relazione tecnica. Una situazione che confligge con il buon senso, le ragioni dell’economia e che va oltre la ragionevole misura di proporzionalità tra costi e benefici.
Gli stessi tecnici della U.O. Energia e Reti Tecnologiche Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia si rendono conto degli aspetti paradossali della vicenda. Richiesti a voce se sia possibile intravvedere una Relazione tecnica semplificata, i tecnici rispondono che oggi la legge non prevede tale misura. Tuttavia se le Associazioni di settore si facessero avanti, se ne potrebbe discutere sempre tenendo presente il dettato della legge regionale e nazionale.
A questo punto crediamo sia urgente che qualcuno si faccia avanti sia a livello regionale che nazionale per impedire che si blocchi il mercato del serramento, che dipende in gran parte dalle attività di sostituzione. Non è una buona notizia ma dovevamo darla.
(eb)
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