Pronti per essere pubblicati in Gazzetta tre provvedimenti che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici
Il Ministero dello Sviluppo economico ha messo online (clicca qui) i testi definitivi di tre decreti ministeriali firmati dai ministri competenti e relativi allegati che tracciano la strada verso gli Edifici a energia quasi zero (NZEB) previsti dalle direttive europee. Infatti dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici che verranno coperti in buona parte con l’uso di fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici la scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019.
I tre provvedimenti sono importanti in quanto completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. A breve avverrà la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tutti e tre entreranno in vigore il 1° ottobre.
Ecco i dettagli dei tre provvedimenti.
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all’allegato 1 stesso.
In particolare il decreto contiene le linee guida nazionali (il termine va sottolineato) per l’Attestazione di Prestazione Energetica delle unità abitative con qualche novità nel sistema di classificazione che passa dalla G alla A4 grazie all’inserimento di tre nuove classi di efficienza superiore. Il modello di calcolo e di attestazione sarà unico su tutto il territorio nazionale eliminando con ciò i tanti sistemi di calcolo regionali sorti come funghi. Tra le novità “’obbligo dell’esecuzione di un sopralluogo” da parte del soggetto certificatore eliminando con ciò il fenomeno delle certificazioni a pochi euro fatte a distanza. Viene introdotto anche un nuovo schema di annuncio commerciale unico in tutta Italia.
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, reca “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” ai sensi dell’articolo articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1,2 e 3.
Di fatto il decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, reca “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e rispettive appendici A e B) e 2.
Il decreto contiene:
– il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d’uso;
– le prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica;
– i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. I requisiti degli edifici a energia quasi zero;
– i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– i requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.
Quest'ultimo decreto contiene i valori limite per la trasmittanza termica delle “chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati” che saranno da riferimento dal 1° ottobre 2015 e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.
(eb)
Per ulteriori informazioni su come cambiano le trasmittanze termiche dei serramenti esterni nel caso di:
– nuove costruzioni e ristrutturazioni, clicca qui
– riqualificazione energetica, clicca qui
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