Il dubbio è venuto a un tecnologo del settore che non ha trovato alcun documento contro questa ipotesi e che ci rende partecipi delle sue ricerche
Abbiamo finora tutti accettato la tesi che dal 1° novembre 2016 sia possibile installare, coperte da marcatura CE secondo EN 14351-1 e EN 16034, le porte tagliafuoco come porte esterne. La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è chiara al proposito (vedi news). Le porte tagliafuoco potranno essere installate come porte interne solo quando vi sarà una norma EN per le porte interne. La futura norma è attualmente un progetto avanzato di norma siglato come prEN 14351-2. Probabilmente entro l’anno potremo vedere il CEN pubblicare la norma e quindi, attendendo qualche mese ancora, vederne inseriti i riferimenti come norma armonizzata all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (vedi news).
Il dubbio che si potessero già ora installare le porte tagliafuoco anche negli ambienti interni, sotto determinate condizioni, è venuto all’ing. Alessandro Brunelli, tecnologo con un intenso passato di normatore nel campo delle serrature e delle chiusure tecniche.
Dietro il legittimo dubbio ci sono anche forti interessi di mercato. C’è chi è pronto fin da oggi con la EN 16034 e chi invece deve ancora prepararsi. Non dimentichiamo che gran parte delle porte tagliafuoco sono installate in ambienti interni. Un punto a favore del dubbio dell’ing. Brunelli è che, se è vero che esiste una normativa europea in merito che occorre rispettare, esiste pur sempre una legislazione nazionale che non possiamo disattendere.
Sicuramente le porte di ingresso con caratteristiche tagliafuoco hanno caratteristiche nettamente superiori ad altri prodotti in quanto devono sopportare le forti differenze climatiche tra clima interno e clima esterno. Credo che installarle all’interno, laddove vi siano differenze climatiche (e in ciò si rispetterebbe il dettato della norma EN 14351-1 e quindi quello della Gazzetta europea), non possa far male. Avremmo sicuramente dei livelli di prestazione superiori a quelli delle normali porte interne. Semmai, installarle all’interno potrebbe solo far male a chi non è pronto ancora e tarda a mettersi in regola con la EN 16034.
Comunque il dibattito in merito è aperto. Qui sotto la lettera dell’ing. Brunelli
Ennio Braicovich
La foto in home page è di un test presso il CSI-IMQ Group. Più sotto la foto di Alessandro Brunelli
Caro Direttore
un produttore italiano di porte tagliafuoco sta riportando sul suo sito, ed in un documento tecnico che circola via e-mail a vari stakeholders, la seguente informazione relativa alle porte esterne pedonali tagliafuoco: “E’ obbligo di utilizzare la porta conformemente a quanto dichiarato dal produttore nella DoP, ossia porta pedonale tagliafuoco per uso esterno come da EN 14351-1:2016. Se viene fatto un uso improprio della porta, applicandola all’interno invece che all’esterno, chi lo fa rischia di non prendere l’abitabilità dell’immobile e di conseguenza di dover sostituire la porta”.
Poiché non tutti sono d’accordo su questa affermazione, assieme all’ing. Panza dello studio IGP, specialista nel settore antincendio, abbiamo fatto una ricerca per verificare se esiste una disposizione ufficiale che vieta ad un utilizzatore di usare una porta pedonale esterna al posto di una porta pedonale interna.
Fino ad ora non abbiamo trovato nessuna disposizione di questo genere mentre abbiamo riscontrato che esistono nel mercato degli altri dubbi relativi all’applicazione della norma UNI EN 14351-1:2016 alle porte pedonali esterne.
I dubbi sono relativi alla definizione di porta pedonale esterna e alla destinazione d’uso delle porte degli appartamenti degli edifici in condominio.
Definizione di porta pedonale esterna
La norma UNI EN 14351-1:2016, al paragrafo 3.1 stabilisce che una porta pedonale esterna è una porta “che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione per la quale il principale uso previsto è il passaggio di pedoni”.
Il decreto interministeriale 26 giugno 2015 definisce nella Tabella 4 la trasmittanza termica massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati. La tabella definisce gli stessi valori di trasmittanza termica massima per le porte verso l’esterno e per le porte verso ambienti non climatizzati quindi considera porte esterne sia le porte verso l’esterno che le porte verso ambienti non climatizzati.
Destinazione d’uso delle porte degli appartamenti degli edifici in condominio
Non c’è un’opinione comune riguardo la destinazione d’uso delle porte degli appartamenti degli edifici in condominio che sono considerate da alcuni porte esterne e da altri porte interne.
In conclusione la situazione per quanto riguarda l’applicazione della norma UNI EN 14351-1:2016 è la seguente.
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate delle porte pedonali esterne:
• UNI EN 14351-1:2016, che si applica alle porte pedonali esterne senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta del fumo;
• UNI EN 14351-1:2016 ed UNI EN 16034:2014, che si applicano alle porte pedonali esterne con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta del fumo.
Tutte le norme su riportate hanno come data di inizio dell’applicazione l’01-11-2016. Però per potere applicare la UNI EN 14351-1:2016 in maniera corretta che non dia adito a contestazioni è necessario avere una risposta ufficiale alle seguenti domande:
1. Quale definizione di porta pedonale esterna dobbiamo considerare, quella della norma UNI EN 14351-1:2016 che considera porte esterne le porte verso l’esterno o quella del decreto interministeriale 26 giugno 2015 che considera porte esterne le porte verso l’esterno e le porte verso ambienti non climatizzati ?
2. Le porte di ingresso degli appartamenti degli edifici in condominio sono porte pedonali esterne o interne?
3. Un utilizzatore può usare una porta pedonale esterna al posto di una porta pedonale interna?
Onde evitare di dare al mercato delle indicazioni che potrebbero risultare forvianti, chi fornisce al mercato delle informazioni relative agli argomenti su indicati deve precisare se le informazioni sono un suo parere personale o il parere delle autorità italiane competenti contenuto in un documento ufficiale ed in questo caso deve citare il documento da cui ha tratto l’informazione.
Ing. Alessandro Brunelli
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