Pubblicato un documento sugli aspetti contrattuali e sui contenuti tecnici. Gli obblighi di serramentisti, rivenditori di porte e finestre, imprese di costruzione e committenti
Unicmi interviene con un proprio documento sul processo di revisione attualmente in corso della norma UNI 7697: 2014 sui criteri di sicurezza nelle applicazione vetrarie (vedi news) fornendo delle indicazioni sia sugli aspetti contrattuali che sui contenuti tecnici.
L’associazione anticipa che a settembre pubblicherà il documento tecnico UX50 che guida ai dettami della UNI 7697.
Nella nota diffusa oggi Unicmi ricorda che la UNI 7697:2014, in vigore dal 22 maggio 2014, è stata revisionata il 14 luglio 2014 da parte del Gruppo di Lavoro UNI “Vetro Piano” che l’ha elaborata. La revisione, attualmente al vaglio della Commissione UNI “Vetro”, conterrà l’introduzione di un periodo transitorio di 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione, alcune modifiche editoriali e una precisazione tecnica.
L’introduzione di un periodo transitorio di sei mesi dalla data del 22 maggio 2014 (quindi fino al 22 novembre 2014) implica che entro questo periodo possono essere immessi sul mercato prodotti conformi alla precedente edizione UNI 7697:2007 se riferiti a contratti stipulati in epoca antecedente il 22 maggio 2014. Laddove, si precisa, che per immissione sul mercato si intende la consegna fisica al cliente con cui si è stipulato il contratto di fornitura.
Unicmi riporta a titolo di esempio tre dei casi contrattuali più comuni in cui si trovano coinvolti i serramentisti “tenendo conto che, ai fini del rispetto della UNI 7697:2014, fa fede la data contrattuale e che quindi per ogni soggetto coinvolto è di riferimento la “propria” data di contratto”.
Caso 1 – Fornitura dei serramenti direttamente al committente delle opere
Soggetti contrattuali: serramentista e committente delle opere
Per contratti stipulati a partire dal 22/05/2014 il serramentista deve fornire serramenti conformi alla norma UNI 7697:2014. Per contratti stipulati prima del 22/05/2014 la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22/11/2014.
Caso 2 – Fornitura dei serramenti ad impresa edile
Soggetti contrattuali: serramentista ed impresa edile – impresa edile e committente delle opere
Per il serramentista fa fede la data del contratto stipulato con l’Impresa edile mentre per l’Impresa edile fa fede la data del contratto stipulato con il committente delle opere.
Se l’Impresa edile ha stipulato il contratto con il committente delle opere prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) e con il serramentista dopo l’entrata in vigore della UNI 7697:2014 NON può essere considerato di riferimento o prevalente il primo contratto.
Necessariamente il contratto stipulato tra il serramentista e l’Impresa edile e la fornitura dei serramenti devono tenere conto delle prescrizioni previste dalla norma UNI 7697:2014.
L’Impresa edile sarà costretta ad accollarsi eventuali extra costi non preventivati per l’adeguamento alla UNI 7697:2014, salvo valutare l’opportunità di negoziare con il committente il riconoscimento di un indennizzo per i maggiori costi sostenuti per la necessità di applicare la normativa sopravvenuta.
Se l’Impresa edile ha stipulato il contratto con il committente delle opere e con il serramentista prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22/11/2014.
Caso 3 – Fornitura dei serramenti a rivenditore
Soggetti contrattuali: serramentista e rivenditore di serramenti – rivenditore e committente delle opere
Per il serramentista fa fede la data del contratto stipulato con il rivenditore mentre per il rivenditore fa fede la data del contratto stipulato con il committente delle opere.
Se il rivenditore ha stipulato il contratto con il committente delle opere prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) e con il serramentista dopo l’entrata in vigore della UNI 7697:2014 NON può essere considerato di riferimento o prevalente il primo contratto.
Necessariamente il contratto stipulato tra il serramentista e il rivenditore e la fornitura devono tenere conto delle prescrizioni previste dalla norma UNI 7697:2014.
Il rivenditore sarà costretto ad accollarsi eventuali extra costi non preventivati per l’adeguamento alla UNI 7697:2014, salvo valutare l’opportunità di negoziare con il committente il riconoscimento di un indennizzo per i maggiori costi sostenuti per la necessità di applicare la normativa sopravvenuta.
Se il rivenditore ha stipulato il contratto con il sommittente delle opere e con il serramentista prima dell’entrata in vigore della UNI 7697:2014 (22/05/2014) la fornitura dei serramenti può essere ancora conforme alla precedente versione della UNI 7697:2007 se i prodotti sono immessi sul mercato entro il 22/11/2014.
Qualche indicazione ‘tecnica’
La UNI 7697:2014 impone di utilizzare vetri temprati termicamente sottoposti a trattamento Heat Soak Test (HST), in conformità alla UNI EN 14179, che riduce drasticamente il rischio di rotture spontanee in tutti i casi in cui la rottura del vetro temprato possa produrre frammenti capaci di generare pericolo per la loro massa, l’altezza di caduta (>4 metri) o l’ubicazione.
La revisione della norma UNI 7697:2014, elaborata dal Gruppo di Lavoro UNI “Vetro Piano” in data 14/07/201 e attualmente in corso di approvazione da parte della Commissione UNI “Vetro”, tramuta l’imposizione succitata in “consiglio” mantenendo l’obbligo di utilizzo di vetri temprati termicamente sottoposti al trattamento Heat Soak Test (HST) solo nei casi invece in cui a vetrata è solo parzialmente intelaiata o fissata per punti.
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