Normativa

Visto di conformità. Scelta libera, dicono i commercialisti

Il CNDCEC-Consiglio nazionale dei commercialisti: No a limitazioni delle banche sulla scelta di chi appone il visto di conformità

La scelta del soggetto che appone il visto di conformità deve essere libera per il soggetto che cede il credito di imposta. Le banche che acquistano il credito non possono imporre per il visto di conformità delle specifiche società di revisione “anche in considerazione delle tematiche di abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza”.

Così, piuttosto duramente, si esprime il presidente del CNCDEC, il Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani. I nomi delle società di revisione sono i soliti: Deloitte che ha assunto una posizione dominante, PWC, EY. A loro si affidano molto spesso banche e istituti finanziari ma anche cessionari ben noti come Enel X per il rilascio del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta il diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Il riferimento esplicito è ai lavori da Ecobonus e Superbonus che danno diritto al credito di imposta.

Come noto, il visto di conformità entra in gioco quando il cliente esige il diritto di opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121. Lo prevede il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

I commercialisti pronti per il visto di conformità

Da tempo il CNCDEC ha fornito agli iscritti un quadro d’insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità e apposite check list che descrivono nel dettaglio le attività da effettuare a tal fine.
“In questo contesto – spiega Miani – è evidente che le banche che offrono servizi di acquisto del credito di imposta, ovvero di prefinanziamento dei relativi lavori, non possono porre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge in merito alla libera scelta da parte del cliente del soggetto che andrà ad apporre il visto di conformità. In particolare, le convenzioni sottoscritte da alcune banche nazionali per l’affidamento del servizio in parola a singole società di revisione non possono che avere una valenza facoltativa per il cliente, anche in considerazione delle tematiche di abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza”.

E ancora il presidente del CNCDEC: “Non abbiamo dubbi che le singole banche tengano in debita considerazione tali principi e auspichiamo che le misure agevolative in parola possano trovar attuazione al massimo delle loro possibilità con il contributo attivo dei commercialisti e degli altri soggetti interessati, ciascuno nel proprio ruolo e per gli incarichi liberamente affidati dai propri clienti”.

Immagine: doc. CNCDEC

a cura di Ennio Braicovich