Normativa

Whistleblowing: i nuovi obblighi per le PMI

Whistleblower è un termine che in inglese significa “soffiatore di fischietto” ed è utilizzato per richiamare metaforicamente il ruolo di arbitro o di poliziotto, ossia assunto da chi richiede l’attenzione su attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate.

Con il Dlgs 24/2023 è stato introdotto un importante obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti, ossia quello di dotarsi di di sistemi di Whistleblowing, che consentano ai lavoratori di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o della Ue di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. La scadenza è stata fissata al 17 dicembre 2023.

Tale obbligo e tale scadenza vale anche per le aziende con Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/01, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Per le aziende più grandi, da 250 dipendenti in su, l’obbligo è già in vigore dal 15 luglio. Le nuove regole si applicano sia nel privato che nel pubblico. Gli strumenti adottati devono garantire riservatezza al segnalante e assenza di ritorsioni.

 

Whistleblowing: di cosa si tratta?

Per parlare di un whistleblower, oggi possiamo utilizzare il termine segnalatore o segnalante per identificare quindi una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.

Di conseguenza il whistleblowing è la pratica per effettuare queste segnalazioni e rappresenta un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti di un’azienda posso segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

In una visione più estesa a quella aziendale, il valore sociale del whistleblowing è quello di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nella lotta all’illegalità, responsabilizzandoli e richiedendo la loro partecipazione attiva per migliorare la società.

 

Illeciti rilevanti e responsabilità

All’interno della disciplina del Whistleblowing, il decreto sopra menzionato specifica, nella sua parte definitoria, quali siano gli illeciti rilevanti, ossia:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

La persona che ritiene sussistenti i presupposti per una segnalazione, può ricorrere ai seguenti canali:

  • Canale di segnalazione interna
  • Canale di segnalazione esterna
  • Divulgazione pubblica
  • Denuncia all’autorità giudiziaria.

Salvo eccezioni, dunque, il primo canale al quale si può fare ricorso è quello “interno”, cioè attivato direttamente dal soggetto, pubblico o privato, che risulta obbligato.

Per ottemperare agli obblighi della normativa in oggetto, un imprenditore, in prima battuta, dovrà definire e implementare una procedura di gestione della Whistleblowing mediante procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda, garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti. La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza.

Come accennato pocanzi, i canali di segnalazione potranno prevedere l’utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante e la gestione del canale di segnalazione potrà essere affidata a:

  • Una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, oppure
  • Un soggetto esterno

I responsabili del canale dovranno:

  • Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
  • Mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e potranno richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni
  • Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
  • Forniscono riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione
  • Mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne