Pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020 . Via libera ai lavori edilizi e alle opere pubbliche
Luca Zaia, presidente della Giunta regionale veneta, ha dato ieri il via libera ai cantieri di opere pubbliche e ai lavori edilizi in Regione Veneto. Lo ha stabilito con l’Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 entrata subito in vigore. L’apertura, che segue quelle dei piccoli cantieri decretata il 13 aprile da Regione Liguria (vedi news), secondo il governatore è dettata da “l’interpretazione e il riordino, in molti casi l’allineamento, con altre realtà regionali e con lo stesso Dpcm vigente. Il nostro modello ci dice che intorno ai primi giorni di maggio, se non cambiano le condizioni, dovremmo rasentare lo zero con la curva dei contagi”. Del resto in Regione da 15 giorni sono aperte molte attività produttive senza che ciò abbia procurato, sottolinea Zaia, nuovi infettati.
L’Ordinanza non ha alcuna finalità di contrapposizione con quelle che saranno le misure nazionali, evidenzia il governatore. Anzi, in essa si legge che, visto che “il DPCM consente attività di manutenzione di edifici esistenti strettamente collegati ad altre attività che risultano sospese, con conseguente difficoltà pratiche per gli operatori e per gli utenti” e “che, anche in considerazione della prolungata sospensione delle attività conseguente alla normativa emergenziale, gli interventi strettamente edilizi, collegati a quelli impiantistici, si presentano necessari ai fini della disponibilità dei locali, residenziali e delle aziende non sospese”.
Inoltre “tenuto conto dell’assenza di condizioni preclusive sotto il profilo della tutela della salute ed anzi dell’esigenza proprio anche a tali fini di legittimare interventi edilizi minori e per nulla impattanti sul territorio, di consentire l’attività su edifici esistenti, soggetta al regime della comunicazione di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/01 o della comunicazione asseverata di cui all’art. 6 bis, del medesimo d.p.r. 380/01” Zaia ordina
“di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001”. Ovvero i lavori in edilizia libera e quelli in soggetti a CILA.
Apertura anche per le opere pubbliche “a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA” per le categorie:
a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
h. OG 21: opere strutturali speciali
i. OG 23: demolizione di opere.
Zaia tiene a sottolineare nella usuale conferenza stampa quotidiana che l’Ordinanza non è un “via liberi tutti”. I dati confortanti della sanità veneta e il diffuso senso di disciplina della popolazione stanno aiutando la ripartenza anche in Regione veneto.
a cura di Ennio Braicovich
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